Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Requisiti ammissione

Soa - Requisiti ammissione
QUESITO del 12/06/2008

In data 05/05/2008 (GURI n. xx del xx/05/2008) il Comune di M. ha pubblicato un avviso di gara per lavori con procedura aperta “PISTA DA SCI ….” (bando integrale su http://www.…..it). Ai fini delle condizioni minime di partecipazione il bando prescrive che: "I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG 13 e classifica III nonché possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.34/2000". L’ importo complessivo dell’ appalto, compresi o.s. è di euro 888.500,00, l’ importo dei lavori soggetti a ribasso d’ asta è di euro 875.100,00. Al punto 3 del disciplinare di gara viene richiesto ai concorrenti, ai fini dell’ ammissione alla gara, di allegare attestazione S.O.A. e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, che documenti il possesso ella qualificazione nella categoria prevalente OG 13, per la classifica adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99, nonché il possesso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000, di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; il medesimo punto prescrive inoltre che, in caso di Associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale, tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito (qualità aziendale). A tal fine si chiede con la presente un parere sulla legittimità di quest’ultima previsione del bando alla luce delle vigenti disposizioni, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera Autorità VCP n. 139/2002 e succ. det. n. 29/02, ed al fine di evitare disparità di trattamento tra concorrenti in relazione alla propria articolazione, singola o associata.

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RICHIEDE ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. PER IL TIPO DI ATTIVITà OGGETTO DELL'APPALTO: ASILO NIDO. UN ENTE ECCLESIASTICO, PARTECIPANTE ALLA GARA, ISCRITTO AL R.E.A.,presenta visura storica dell'impresa in cui compare come oggetto sociale: "promuovere iniziative di carattere educativo,culturale, di assistenza e di accoglienza, in forme varie, tenendo conto delle necessità locali ed universali della Chiesa di Roma e del progetto organico con cui esse vengono affontate nella diocesi." Si chiede se l'oggetto sociale come sopra espresso può ritenersi comprensivo dell'attività di asilo nido oggetto dell'appalto o se, al contrario, la mancata menzione dello specifico servizio può essere causa di esclusione dalla gara.

l Comune XX ha avviato l’appalto per l’affidamento in concessione della gestione Casa di Riposo per Anziani per anni 15. Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla CCIAA. Un operatore economico, che si è avvalso (art. 89 del Codice) di una impresa ausiliaria per il rispetto dei requisiti di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziari, è iscritto alla CCIAA: attività prevalente : Servizi reali alle imprese del settore socio-sanitario ed educativo senza l’ausilio di personale specializzato Classificazione ATECO : Codice 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca Lo Statuto dell’ Impresa avvalente prevede anche la “…gestione di Case di Riposo, Residenze Socio Sanitarie Assistenziali, strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,…con la specificazione che la società non ha come scopo l’espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, in maniera tale che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente…”. Posto che l’impresa ausiliaria soddisfa i requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionali richiesti dagli atti di gara, Si chiede se l’Impresa avvalente possiede il requisito soggettivo di idoneità professionale con la citata iscrizione alla CCIAA.

Si chiede se il principio mutualistico del "cumulo alla rinfusa" relativo ai Consorzi, di cui al parere n. 370, sia applicabile anche con la L. 108/21 Semplificazioni bis. Nello specifico si chiede altresì, in caso di risposta affermativa: 1 - per quali requisiti esso operi ossia se per tutti o solo per alcuni quali le SOA e/o i lavori analoghi nell'ultimo quinquennio; 2 - se tale principio valga per tutti i consorzi o solo per alcuni.

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento del campo da calcio a 11 ed interventi di integrazione e manutenzione dei corpi accessori con il criterio del minor prezzo e inversione procedimentale. Importo complessivo stimato: 634.035,76 euro (di cui manodopera stimata: 248.627,59 euro)
Requisiti richiesti:
- Requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare “ATTIVA”.
- Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale:
a) OS6 classifica II (in alternativa, per analogia di lavori, può essere sostituita dalla Categoria OG1 classifica II, ai sensi della Delibera Aut. Vig. LL. PP. 07/05/2002, n. 8). La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;
b) Attestazione ex. art. 90 del DPR 207/2010 ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS30, per l’importo indicato (oppure attestazione SOA OS30 classifica I; oppure dichiarazione di subappalto qualificante; oppure sarà ritenuta alternativa la Categoria OG11 classifica I, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010).
Generata la graduatoria provvisoria, per il primo operatore è stata scaricata e verificata la documentazione amministrativa prodotta.
Si premette che l’operatore economico NON è in possesso di qualificazione SOA ma presenta contratto di avvalimento per la categoria prevalente OS6 cl. II e per la certificazione ISO 9001:2015 (non richiesta dal Disciplinare). Non presenta attestazione ex art. 90 DPR 207/2010 per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS30.
Il seggio di gara ha provveduto all’esame della documentazione verificando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis con il seguente esito:
nel DGUE è stata dichiarata la volontà di voler subappaltare la categoria OG 10, non richiesta per la presente procedura di Gara;
ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS 30, per l’importo indicato non è stata presentata l’attestazione ex. art. 90 del DPR 207/2010 ;
4. è stata dichiarato di voler subappaltare la categoria OS 30 al 100 %, contrariamente a quanto precisato a pagg. 8 e 15 del Disciplinare di Gara, ovvero che per la Categoria super-specialistica SIOS OS30, in relazione alle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed all’importo sottosoglia dell’appalto, è determinato il limite percentuale di subappalto del 30%;
5. nella domanda di partecipazione è stato indicato di voler subappaltare la categoria OS 6 al massimo 50%, ma trattandosi della categoria prevalente, il subappalto è consentito nel limite massimo del 49,99%;
6. il contratto di avvalimento stipulato con xxx SRL riguarda anche la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, non richiesta quale requisito di partecipazione alla procedura di Gara; e, infine, l’importo della garanzia non è conforme alla Lex Specialis di Gara, così come indicato a pag. 13 del Disciplinare di Gara (in quanto ridotto all’1% pur in assenza delle condizioni ex art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
Il Presidente del Seggio di gara attiva soccorso istruttorio invitando l’operatore a motivare e chiarire tutte le incongruenze rilevate
L’operatore economico, primo graduato, attraverso le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio, attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ha modificato elementi afferenti a un requisito di partecipazione alla gara (percentuale subappalto e subappalto qualificante), ha prodotto un’appendice al contratto di avvalimento con contenuto pleonastico dimostrandosi inaffidabile agli occhi della Stazione appaltante. E’ possibile procedere all’esclusione per tali modifiche intervenute in sede di soccorso istruttorio?